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giovedì 23 ottobre 2008

Reunion 21 22 23 novembre 2008

Il 21, 22 e 23 novembre si terrà a Riccione l'appuntamento con la IV convention invernale di Star Trek organizzata dallo STIC.
In questa convention parteciperanno vari club: Moonbase '99, Farscape Italian Club, Gundam Italian Club e Doctor Who Hermits United.

L'attore presente quest'anno alla convention è RENE AUBERJONOIS, l'attore che ha interpretato Odo in Star Trek Deep Space Nine (DS9).
Ecco una breve descrizione tratta dallo STIC:
Rene Auberjonois e'
conosciuto ai fan di Star Trek per la sua
interpretazione del
Conestabile Odo,
il capo della sicurezza a bordo
della stazione spaziale
Deep Space Nine, ma la
sua carriera e'
decisamente molto piu' lunga e spazia
dal teatro al doppiaggio.
Attualmente ha un ruolo ricorrente nell'acclamata
serie Boston Legal,
dove
interpreta Paul Lewiston, uno dei soci dello studio
legale Crane,
Poole e
Schmidt.
Come ogni anno per poter partecipare è necessario iscriversi.
L'iscrizione va fatta entro il 31 ottobre se non si vuole pagare delle cifre più alte.
Oltre questa data si ha fino all'8 novembre di tempo per inviare la scheda, dopodichè l'iscrizione potrà essere fatta direttamente in Reunion.


Ricordo che la Reunion è un luogo d'incontro per sfuggire dalla realtà quotidiana, ma anche per incontrarsi con gli amici senza pensare di essere in ridicolo per il modo di vestirsi o comportarsi, poichè li dentro nessuno è "normale" (senza offesa, visto che ci sono anche io li dentro :p)

24 ottobre sciopero degli studenti dell'ITIS cappellini di La Spezia

Domani 24 ottobre ci sarà uno sciopero degli studenti della provincia di La Spezia per la riforma Germini e tutti i cambiamenti che avverranno nelle scuole a partire dalle elementari.
Oltre al 24 ottobre ci sarà uno sciopero anche venerdì 31 ottobre, ma a livello nazionale.
Ecco cosa cambierà nelle scuole dalle elementari fino ad arrivare nelle unifersità:
Preparatevi perchè è lungo...


Cittadinanza e Costituzione (articolo 1, commi 1 e 2).
Dall'anno scolastico 2008/2009 sono attivate, oltre a una sperimentazione
nazionale, azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e
delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione", nell'ambito delle
aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo di queste
materie. Iniziative analoghe saranno avviate anche nella scuola dell'infanzia.
All'attuazione si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili.

Pluralismo istituzionale (articolo 1, comma 1-bis).
Previste iniziative per lo studio degli statuti regionali delle Regioni ad
autonomia ordinaria o speciale con lo scopo di promuovere la conoscenza del
pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale.

Valutazione del comportamento degli studenti (articolo 2, commi
1 e 2).
In sede di scrutinio intermedio e finale nelle scuole
secondarie di primo e di secondo grado viene valutato il comportamento di ogni
studente, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi
educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori dalla propria
sede. La valutazione del comportamento a decorrere dall'anno scolastico
2008/2009 è espressa mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in
decimi.

Votazione sul comportamento (articolo 2, comma 3). La
votazione del comportamento degli studenti espressa collegialmente dal consiglio
di classe inferiore a sei decimi ha come conseguenza la non ammissione al
successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi. Un decreto
Istruzione specificherà le modalità applicative e i criteri per correlare la
particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei
decimi. La disposizione si applica comunque dall'inizio dell'anno scolastico.

Valutazione del rendimento (articolo 3). Dall'anno
scolastico 2008/2009 nella scuola primaria la valutazione degli apprendimenti -
sia periodica, sia annuale - è espressa mediante l'attribuzione di voti numerici
espressi in decimi e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto dall'alunno. Nella scuola primaria i docenti, con
decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe
successiva solo in casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione.
Valutazione degli apprendimenti, certificazione delle competenze e la
valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione
di voti numerici espressi in decimi. Nella scuola secondaria di primo grado sono
ammessi alla classe successiva o all'esame di Stato a conclusione del ciclo gli
alunni che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di
classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con
valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica
dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti
dall'alunno. Conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione
non inferiore a sei decimi. Ci sono, poi, una serie di modifiche e integrazioni
della normativa vigente, necessarie per le innovazioni introdotte. Una delle
integrazioni specifica che la valutazione degli alunni handicappati è espressa
in decimi. I docenti riferiscono ai genitori degli alunni i voti conseguiti e il
livello globale di maturazione raggiunto. Sospesa l'applicazione della scheda
personale dell'alunno, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento previsto
dal decreto legge, anche se consiglio di classe con la sola presenza dei docenti
è tenuto a compilare e tenere aggiornata la scheda personale dell'alunno.
Abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento
scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi.
Demandato a un regolamento di delegificazione il coordinamento delle norme
vigenti per la valutazione degli studenti - tenendo conto anche dei disturbi
specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni - e la definizione di
eventuali ulteriori modalità applicative.

Maestro unico (articolo 4). Nell'ambito degli
obiettivi di razionalizzazione previsti dall'articolo 64 del Dl 112/2008 per la
riorganizzazione del servizio scolastico e dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico delle scuole, si prevede che le istituzioni
scolastiche costituiscano nelle scuole primarie classi assegnate a un unico
insegnante e funzionanti con un orario di ventiquattro ore settimanali. Nei
regolamenti si terrà conto delle esigenze legate alla domanda delle famiglie di
una più ampia articolazione del tempo-scuola. Una sequenza contrattuale definirà
il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria per
le ore aggiuntive (si passa da un orario settimanale di 22 ore a uno di 24 ore)
rispetto all'orario d'obbligo stabilito dalle attuali disposizioni contrattuali.
Il ministro dell'Economia, di concerto con il ministro dell'Istruzione,
provvederà alla verifica degli effetti finanziari a decorrere dal 1° settembre
2009. A seguito della verifica si provvederà, ove occorra e in via transitoria,
a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche da
reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili dalle economie di
spesa destinate a incrementare le risorse contrattuali (articolo 64, comma 9,
del Dl 112/2008). La disciplina entra in vigore dall'anno scolastico 2009/2010
nelle prime classi del ciclo scolastico.

Libri di testo (articolo 5). I competenti organi
scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è
impegnato a mantenere invariato il contenuto nella scuola primaria con cadenza
quinquennale (salvo l'eventualità che si renda necessaria la pubblicazione di
eventuali appendici di aggiornamento, che dovranno comunque essere disponibili
separatamente), a valere per il successivo quinquennio e nella scuola secondaria
di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi 6 anni (salvo
specifiche e motivate esigenze). Il dirigente scolastico ha il compito di
vigilare affinché le delibere del collegio dei docenti sull'adozione deui libri
di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni.

Graduatorie a esaurimento (articolo 5-bis). I docenti
che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione
per l'insegnamento secondario (Ssis) o i corsi biennali abilitanti di secondo
livello a indirizzo didattico (Cobaslid) attivati nell'anno accademico 2007/2008
e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti a domanda nelle
graduatorie a esaurimento e sono collocati nella posizione spettante in base ai
punteggi dei titoli posseduti. Nello stesso modo sono iscritti a domanda i
docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello
finalizzato alla formazione di docenti di educazione musicale delle classi di
concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di
concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione. Possono chiedere
l'iscrizione con riserva alle graduatorie anche coloro che si sono iscritti
nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in Scienze della formazione
primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica (la riserva viene
sciolta al conseguimento dell'abilitazione e la collocazione in graduatoria è
disposta in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti).

Valore abilitante della laurea in Scienze della formazione
primaria (articolo 6).
La disposizione attribuisce nuovamente all'esame
di laurea in scienze della formazione primaria, comprensivo della valutazione
delle attività di tirocinio previste dal percorso, il valore di esame di Stato
che abilita all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria,
a seconda dell'indirizzo prescelto. La disposizione si applica anche a chi ha
sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi di Scienze della formazione
primaria nel periodo compreso fra l'entrata in vigore della legge 244/2007 e la
data di entrata in vigore del decreto legge 137/2008.

Accesso alle scuole universitarie di specializzazione di
medicina e chirurgia (articolo 7).
La disposizione limita la
possibilità di presentare domanda alle scuole universitarie di specializzazione
in medicina e chirurgia ai soli aspiranti già laureati, anche se non ancora
abilitati, purché l'abilitazione venga conseguita entro la data di inizio delle
attività didattiche.

Sicurezza nelle scuole (articolo 7-bis). Al piano
straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici è destinato un
importo non inferiore al 5% delle risorse stanziate per il programma delle
infrastrutture strategiche. Sono revocate le economie comunque maturate alla
data di entrata in vigore del Dl 137/2008e rivenienti dai finanziamenti attivati
ai sensi dell'articolo 11 del Dl 318/1986, convertito dalla legge 488/1986,
dall'articolo 1 della legge 430/1991 e dall'articolo 2, comma 4, della legge
431/1996, oltre a quelle relative ai finanziamenti per i quali non sono state
effettuate movimentazioni a decorrere dal 1° gennaio 2008. Le stazioni
appaltanti provvederanno a rescindere i contratti stipulati, quantificano le
economie e ne danno comunicazione alla regione competente per territorio. La
revoca è disposta con decreto istruzione, sentite le regioni competenti e le
relative somme sono rassegnate per l'attivazione di opere di messa in sicurezza
delle strutture scolastiche per mitigare il rischio sismico. La riassegnazione
delle risorse a una diversa regione viene disposta sentendo la Conferenza
unificata. Le risorse di lavori programmati e non avviati entro 2 anni possono
essere nuovamente revocati e rassegnati. Identica soluzione se gli enti
beneficiari dichiarano l'impossibilità a eseguire le opere. Il ministro
dell'Istruzione, di concerto con quello delle Infrastrutture, nomina un soggetto
attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata
messa in sicurezza di almeno 100 edifici scolastici in situazione critica sul
fronte della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli
edifici sono effettuati d'intesa con la Conferenza unificata. Il soggetto
attuatore e la localizzazione degli edifici sono definiti da un cronoprogramma
dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il Dipartimento
della protezione civile, sentita la Conferenza unificata. All'attuazione si
provvede con decreti Economia su proposta del ministro competente, previa
verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Finanza pubblica (articolo 8, commi 1 e 1-bis).
Dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Entrata in vigore (articolo 8, comma 2). Il
provvedimento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.

Testi presi da il sole 24ore qui

E' inutile che vi spieghi dove porterà il paese tutte queste modifiche e quali siano giuste (come l'inserimento del 5 in condotta nei casi disperati, e oggi ce ne sono molti in giro) e quali ingiuste se non dire addirittura inpensabili come l'adozione del maestro unico (con taglio degli orari, insegnanti ed eliminazione di alcune materie come musica, ginnastica per rientrare nelle ore).